Riferimenti normativi
Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».
Gli obbligati
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:
a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio
Denuncia e versamento
I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.
Agevolazioni e riduzioni
Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.
Rimborso di imposta versata e non dovuta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.