TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Subingresso[2];
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;
in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 Codice Civile; |
Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) |
Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita |
Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998 |
Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso |
Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998; |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata |
D.P.R. 581/95 |
Subentro |
Art. 26, D.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
1. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA |
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1 D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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2. |
Subingresso |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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3. |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.