TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di estetista sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di estetista.
DESCRIZIONE
Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).
L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Non possono esercitare l'attività i soggetti non iscritti all'Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.
Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
92 |
Attività di estetista |
SCIA |
L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 2, comma 1, l. N. 1/1990 |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali |
Art. 3, comma 01, l. N. 1/1990 |
Conformità locali/arredi/attrezzature e loro modifiche |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale |
Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
q |
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, secondo le modalità di cui all’art. 3, c.1, L. n. 1/1990.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Qualora fosse necessario acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)[3] occorre produrre la SCIA condizionata[4] e l’attività può essere avviata solo dopo il suo rilascio. L’AUA è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
[4] SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque;