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Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) non alimentare

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio.

DESCRIZIONE

Per commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio, s'intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su una parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale[2].

L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..

L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.

Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato a selezione tra i candidati potenziali in base a criteri predeterminati atti ad assicurarne l'imparzialità (art. 16, D.lgs. n. 59/10).[3]

In attuazione dell’art. 70, c.5 del citato D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., con Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita in data 5 luglio 2012, sono stati individuati:

  • i criteri che i comuni devono applicare nelle procedure di selezione;
  • la durata minima e massima delle concessioni (da 7 a 12 anni);
  • le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, per cui:

a) le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (08 maggio 2010), sono prorogate per sette anni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 59/2010 e, quindi, fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni in scadenza dopo l’entrata in vigore dell’intesa in sede di Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza.

Con l’art. 6, c.8 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018, del termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso e aventi scadenza anteriore al 31/12/2018. Con la Legge n. 19/2017, di conversione del predetto Decreto, il legislatore ha riconosciuto la legittimità delle procedure selettive già avviate dai comuni e statuito l’obbligo, per le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di attivare tali procedure entro la suddetta data. I comuni dovranno, pertanto, stilare normali graduatorie in esito ai bandi, prevedendo il rilascio dei nuovi titoli abilitativi con decorrenza dal 01 gennaio 2019.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

53

Avvio

Autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio

D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

54

Subingresso

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

55

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 e 30, c.1

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.

Il Bando di concorso e la correlata modulistica, conformi ai “fac simile” approvati con Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile;

Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio

Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98

Possesso requisiti morali[5]

Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010, art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011

Rispetto disposizione di sicurezza, comunitarie e nazionali[6]

Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[7]

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[8]

Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale.

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.

Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[10] ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;

[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.

[3] I titoli abilitativi hanno durata limitata e non possono essere rinnovati automaticamente.

[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

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