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Vendita di oggetti preziosi

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap: - nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato; - unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura; - autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di oggetti preziosi;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.

Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Reg.to di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome titolare dell'impresa ed estremi dell’impresa medesima

Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931)

Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi

Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)

Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi)

Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931)

Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio

Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931)

Consenso dell’eventuale rappresentante

Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)

Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i.

Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps

Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)

Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta)

Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ........................ (istanza di autorizzazione);
  • copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
  • documentazione a supporto di eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Vendita di oggetti preziosi in:

 

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. SCIA condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

NB.

L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.

L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).

L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.

Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.

Ai sensi dell’art. 131, Tulps: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Modelli