TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:
- Avvio della vendita;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di armi diverse da quelle da guerra.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.
La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.
Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps - R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.
L'”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).
Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
È vietata la vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).
Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).
È consentito girare con campioni di armi per commercio, previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.
È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 110/1975;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società |
Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità |
Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Specie e quantità delle armi in vendita |
Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940) |
Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool) |
Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti |
Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti |
Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi |
Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps |
Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza |
Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’"armaiolo" deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell'attività, all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione) |
Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che l’"armaiolo" deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati |
Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore |
Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore |
Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative |
Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s. |
Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
36 |
Vendita di armi diverse da quella da guerra in: |
|
|
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
|
|
|
a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NB.
L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione, con validità di 3 anni, è rilasciata dal Questore entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.
Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;
Morali:
Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 43, Tulps “… non può essere concessa la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
Requisiti oggettivi:
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;
Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 120 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) nel registro occorre annotare la data dell'operazione, della persona o della ditta con cui l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.